IL Decreto Omologazione Ruote
Il Decreto n. 20 del 10 Marzo 2013 segna un passo epocale per il mercato della ruota italiano.
A seguito della deroga deliberata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a partire dal 1 Ottobre 2015, in Italia potranno essere vendute solo ruote omologate. L’omologazione richiesta è l’omologazione europea UN/ECE n°124 o l’omologazione italiana secondo il D.M. n°20 (NAD).
Fino al 30 settembre 2015 potranno essere vendute ruote non omologate a patto che queste siano state prodotte da aziende accreditate presso il Ministero e prodotte e importate sul territorio della Comunità Europea entro il 30 novembre 2014. Le ruote prodotte dal 1 dicembre 2014 in poi potranno essere vendute solo se omologate, anche durante il perido di deroga.
Le ruote omologate UN/ECE n°124 devono obbligatoriamente avere le stesse dimensioni di quelle previste dai costruttori auto di primo impianto, viceversa le ruote cosiddette “speciali”, omologate secondo la nuova normativa italiana (NAD), possono avere misure diverse dall’originale ed offrono l’ulteriore vantaggio di poter montare dimensioni di cerchio e pneumatico alternativi rispetto a quanto previsto a libretto.
Le ruote omologate ECE, proprio perché di dimensioni uguali al primo impianto, possono essere montate su un numero limitato di auto mentre le ruote speciali NAD, avendo un ambito d’impiego molto allargato, possono coprire un numero molto ampio di auto dando la possibilità all’appassionato di poter trovare almeno una ruota per equipaggiare la propria auto.
Risulta quindi molto importante l’ampiezza dell’ambito d’impiego (ovvero il numero di auto che possono essere equipaggiate con una singola ruota omologata) rispetto al numero di ruote omologate.
Note a riguardo
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Quando è entrato in vigore il decreto?
Il Decreto è già entrato in vigore il 22 marzo 2013 e, a seguito della deroga deliberata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sarà obbligatorio dal 1 ottobre 2015.
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Cos’è il sistema ruota?
Il sistema ruota è una ruota diversa dalle ruote originali o dalle ruote sostitutive del costruttore del veicolo. Questa può essere considerata singolarmente o unitamente allo pneumatico, viti o dadi di fissaggio, adattatori o distanziali.
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Quali ruote potranno essere vendute?
A partire dall’1 Ottobre 2015, in Italia potranno essere vendute solo ruote omologate. L’omologazione richiesta è l’omologazione europea UN/ECE n°124 o l’omologazione italiana secondo il D.M. n°20 (NAD). Le ruote certificate secondo il regolamento europeo UN/ECE n°124 e quelle certificate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, saranno le uniche che potranno essere vendute e installate sugli autoveicoli. Le ruote omologate UN/ECE n°124 devono obbligatoriamente avere le stesse dimensioni di quelle previste dai costruttori auto di primo impianto, viceversa le ruote cosiddette “speciali”, omologate secondo la nuova normativa italiana (NAD), possono avere misure diverse dall’originale ed offrono già oggi l’ulteriore vantaggio di poter montare dimensioni di cerchio e pneumatico alternativi rispetto a quanto previsto a libretto.
Fino al 30 settembre 2015 potranno essere vendute ruote non omologate a patto che queste siano state prodotte da aziende accreditate presso il Ministero e prodotte e importate sul territorio della Comunità Europea entro il 30 novembre 2014. Le ruote prodotte dal 1 dicembre 2014 in poi potranno essere vendute solo se omologate, anche durante il perido di deroga.
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Come si capisce se una ruota è omologata NAD o ECE?
Sia le ruote ECE che le ruote NAD devono riportare visibile sul cerchio (a pneumatico montato) il numero di omologazione. Nel caso di ruote ECE il numero di omologazione deve essere impresso in modo permanente e visibile sulla ruota, mentre per nel caso delle ruote NAD c’è l’ulteriore possibilità di applicare uno speciale adesivo anti contraffazione.
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Cosa deve fare il gommista?
Dal 1 ottobre 2015, nel caso di ruote speciali (omologate NAD) sarà obbligatoria la consegna da parte del gommista del certificato di conformità rilasciato da OZ (unitamente all’ambito d’impiego correlato) e della dichiarazione di corretta installazione (allegato E). Nel caso invece di ruote omologare UN/ECE °124 il rilascio dell’allegato E non sarà obbligatorio, sarà altresì consigliata la consegna dell’ambito di impiego ECE, al fine di evitare qualsiasi equivoco circa la corrispondenza fra auto e sistema ruota previsto per la stessa.
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Cos’è "l’ambito d’impiego"?
"L’ambito di impiego" è un documento che contiene tutte le informazioni dettagliate circa la vettura e le varie motorizzazioni previste, le misure dello pneumatico, gli elementi di fissaggio e tutte quelle condizioni e note necessarie per istallare correttamente la ruota omologata a cui si riferisce e che è reso disponibile dal costruttore del sistema ruota omologato.
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Si possono montare ruote di misure diverse rispetto a quanto riportato nel libretto?
Oggi è già possibile montare delle ruote, purché omologate NAD, di diametro diverso e con pneumatici diversi da quelli previsti dal libretto. Questo è un vantaggio che da l’omologazione NAD e non vale per le ruote omologate ECE. Il Decreto infatti permette l’installazione di “ruote speciali” con diametri diversi da quelli originari a condizione che la combinazione cerchio/misura scelta sia stata omologata e che riporti in maniera visibile a pneumatico installato il numero di omologazione NADxxxx. Il secondo requisito necessario è che l’auto rientri all’interno del cosiddetto “ambito di impiego” del sistema ruota omologato, ovvero che faccia parte della lista delle auto per cui la ruota è stata omologata.
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In sostanza, qual è il percorso da fare per installare una ruota di diametro diverso?
La procedura è facile! Basta recarsi dal gommista di fiducia e scegliere una fra le ruote omologate da OZ. Accertarsi, poi, che la propria auto rientri tra gli ambiti di impiego previsti dall’omologazione della ruota stessa, le possibili combinazioni di pneumatico da associare ed eventuali ruote. In questo caso il gommista deve già oggi consegnare il certificato di conformità della ruota (emesso da OZ), il documento relativo all’ambito di impiego della ruota e la dichiarazione su carta intestata di corretto montaggio (allegato E)
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Occorre aggiornare la carta di circolazione?
La carta di circolazione dovrà essere aggiornata solo nel caso in cui il sistema preveda una misura degli pneumatici non riportata sulla carta di circolazione.
Se la misura degli pneumatici è già riportata sulla carta di circolazione basterà tenere in auto la documentazione rilasciata dal gommista (vedi punto 8) .
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Per l’aggiornamento della carta di circolazione occorre il nulla osta della casa auto o basta presentare domanda in motorizzazione?
Con il certificato di conformità (unitamente all’ambito d’impiego correlato) e la dichiarazione di corretta installazione (allegato E) basta recarsi presso gli uffici della motorizzazione della stessa provincia di appartenenza dell’installatore e presentare domanda di aggiornamento della carta di circolazione utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito
www.portaledellautomobilista.it e allegando le attestazioni di due versamenti di 25,00 + 16,00 euro. Il funzionario della motorizzazione verificherà l’originalità dei documenti ed il corretto montaggio del sistema sull’auto, e trascriverà sul libretto la nuova combinazione auto/cerchio/pneumatico montata ed omologata.
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E se volessi diminuire il diametro della ruota rispetto a quanto scritto sul libretto?
Così come succede per il cosiddetto “inch up”, ovvero il montaggio di ruote di diametro superiore rispetto a quanto riportato da libretto, per alcuni casi riportati sempre all’interno degli ambiti d’impiego della ruota in esame, è possibile anche l’installazione di diametri inferiori, a condizione che esistano sul mercato pneumatici omologati di tale dimensione che rispettino quanto previsto dagli ambiti d’impiego.
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Cosa succede per le ruote acquistate prima del 1 Gennaio 2015 e nel periodo di deroga?
Il decreto non è retroattivo, quindi per tutte le ruote con pneumatici che rientrano nelle dimensioni previste originariamente a libretto ed acquistate ed installate precedentemente al 31 dicembre 2014 non c’è nessun obbligo. Invece, le ruote non omologate e acquistate nel periodo che va dal 1 gennaio 2015 al 30 settembre 2015 dovranno provenire da produttori accreditati presso il Ministero e prodotte e importate sul territorio della Comunità Europea entro il 30 novembre 2014 (vedi circolare deroga). Le ruote prodotte dal 1 dicembre 2014 in poi potranno essere vendute solo se omologate, anche durante il perido di deroga. In sostanza, oltre a controllare la data di produzione (anteriore al 30 novembre 2014), diventa importante verificare che il costruttore di ruote faccia parte della lista delle aziende accreditate dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.